È una delle grandi novità del
2020 in materia di agevolazioni fiscali
casa e, attualmente, è anche una delle più incerte – almeno, sotto il
profilo delle specificità tecniche. Parliamo naturalmente del c.d. bonus facciate, una interessante detrazione al 90% che, attualmente, sta
cercando di trovare un coordinamento con le altre detrazioni fiscali sulla casa
e, soprattutto, con le esigenze di bilancio.
Contrariamente a quanto era stato
anticipato con troppo e mal velato ottimismo, infatti, il bonus facciate al 90%
potrebbe non essere così “generoso” come si era immaginato, e sarà probabilmente
costretto all’interno di una serie di vincoli che andranno a disciplinarlo in
modo più rigoroso.
Cominciamo dalle basi. Salvo
smentite, il bonus dovrebbe riguardare una detrazione
fiscale del 90% delle spese sostenute,
da spalmarsi in 10 anni in quote costanti di pari importo, nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi: una temporalità dunque
identica a quella già prevista per i bonus ristrutturazione casa che potrebbe
non dover fronteggiare alcun limite di spesa.
Incertezza sussiste
nell’individuazione degli immobili
interessati dal bonus facciate. Secondo gli ultimi emendamenti, infatti,
emerge l’intenzione di restringere l’agevolazione ai soli edifici situati nelle
zone A e B, ovvero nelle aree dei centri storici e nelle aree totalmente o
parzialmente edificate.
I beneficiari del bonus facciate 90% saranno sicuramente le persone
fisiche, ma un emendamento sta estendendo la detrazione anche ai titolari di
partita IVA e, dunque, professionisti, lavoratori autonomi e imprese. In questo
caso, però, l’aliquota di detrazione dovrebbe essere meno corposa, e scendere
dal 90% al 50%. È questo, tuttavia, un aspetto da chiarire: alcuni emendamenti
contemporaneamente presentati non fanno alcun riferimento ad edifici
produttivi, o a distinzioni di sorta.
Risulta di particolare interesse cercare di capire quali siano i lavori effettivamente agevolabili, e che cosa voglia dire, pertanto, procedere con il “rifacimento della facciata”.
Rimane indubbio che saranno
agevolabili, in quanto inquadrabili come rifacimento della facciata, le
attività di pulitura e tinteggiatura esterna. Se poi dovessero essere necessari
interventi rilevanti sotto il profilo termico, o in grado di interessare più
del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, occorrerà rispettare i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e,
per quanto concerne la trasmittanza termica, quelli del DM 26 gennaio 2010: in
tali ipotesi gli interventi verranno assoggettati ai controlli dell’ENEA, al
fine di misurare il risparmio energetico ottenuto.
Ancora, gli emendamenti
attualmente all’esame precisano che saranno ammessi al bonus facciate solamente
gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o ornamenti e
fregi.
Infine, potrebbe essere
introdotto qualche correttivo per poter evitare la sovrapposizione dei bonus e,
in particolar modo, le agevolazioni dell’ecobonus per gli interventi
sull’involucro e il nuovo bonus facciate.
In particolar modo, per i lavori
che riguardano le strutture opache verticali, l’ecobonus prevede una detrazione
del 65% con un tetto di spesa di 60.000 euro. Gli edifici che ricadono in zona
A e B potrebbero dunque essere sottoposti alla possibilità di scegliere tra
ecobonus e bonus facciate, con il secondo che – evidentemente – risulterebbe
più conveniente.
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