La provvigione di un agente immobiliare è il compenso che le parti che hanno concluso un affare riconoscono al professionista per il suo operato, consistente nell’aver posto in relazione gli stessi soggetti che, senza il suo supporto, non avrebbero concluso la transazione.
Se quanto sopra costituisce un’assodata certezza, per molte persone lo è meno l’individuazione del momento in cui matura il diritto dell’agente a riscuotere il proprio compenso, e la definizione delle parti che devono effettivamente corrispondere la provvigione.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Cominciamo subito con il rammentare che il diritto alla provvigione per l’agente immobiliare scatta nel momento in cui costui abbia ottenuto la conclusione dell’affare immobiliare che ha favorito a far nascere e sviluppare.
A sua volta, la conclusione dell’affare immobiliare non necessariamente coincidere con il momento della stipula di un contratto di compravendita o di locazione: è invece più corretto ritenere che l’affare sia concluso nel momento in cui tra le parti sorge un vincolo giuridico che le permette di agire per la stipula del contratto. In altri termini, è congruo affermare che il diritto alla provvigione spetta nel momento in cui viene accettata una proposta di acquisto, o sottoscritto un preliminare di vendita. E, dunque, un istante ben precedente al rogito notarile dell’atto di compravendita.
Ciò sancito, la provvigione all’agente immobiliare deve essere pagata da entrambe le parti che sono protagoniste dell’affare, come sancito dall’art. 1755 del Codice Civile.
Naturalmente, niente vieta all’agente immobiliare – per motivi promozionali della sua attività, o altro – di esentare una delle parti dal pagamento della provvigione.
Una delle domande più frequenti da parte di coloro che stanno valutando la possibilità di ricorrere al servizio di un agente immobiliare è certamente quella legata all’entità del compenso.
La legge, infatti, si limita a riconoscere il diritto al compenso da parte dell’agente, ma non stabilisce un riferimento minimo o massimo entro cui il mediatore può posizionare la sua provvigione. Ne deriva che il compenso dell’agente sarà liberamente concordato tra le parti, generalmente in misura proporzionale al valore dell’affare che l’agente ha avuto il merito di favorire.
Al fine di fornire una stima di massima sulle provvigioni percepite dalle agenzie, in Italia di norma ci si orienta tra il 2% e il 4% in caso di vendita e intorno al 10% del canone annuo in caso di affitti. È evidente, anche in questo caso, la necessità di riferirsi alla necessità di tenere a mente la libera valutazione delle parti, che potranno pertanto stabilire dei compensi anche maggiori o inferiori ai riferimenti di cui sopra, in base – ad esempio – alla natura, all’ampiezza e alla qualità dei servizi che sono offerti dall’agente.
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